Un lettore mi chiede "se con l'introduzione delle nuove procedure per la concessione del credito,
previste da Basilea 2, il direttore di una sede, non può in alcun modo concedere
un fido, non osservando le procedure previste".
E' una domanda che contiene un potenziale equivoco: Basilea 2 non detta le procedure interne delle banche, che restano nella piena autonomia delle stesse.
Ma, una volta fatta questa precisazione, la domanda resta ed è pertinente: nel riscrivere le procedure interne, le banche quali limiti porranno all'autonomia e alla discrezionalità dei vari organi deliberanti?
In realtà l'autonomia dei diversi organi deliberanti potrebbe non cambiare rispetto al passato: il
direttore di filiale avrà per ogni tipologia di fido un importo limite di autonomia e per importi maggiori, secondo il tipo di organizzazione e in base
alle norme statutarie, vi saranno altri organi deliberanti (responsabili di
area, comitati, ecc. fino al consiglio di amministrazione) con via via maggiori
poteri di delibera.
Ciò che cambierà, tuttavia, e non solo per Basilea 2, sono le formalità che
accompagneranno i procedimenti di istruttoria e di delibera. Per cui un direttore
potrà anche deliberare (entro certi limiti e con sfumature diverse da istituto ad
un'altro) un affidamento pur in presenza di evidenze negative emerse in fase di
istruttoria (per esempio un rating insufficiente), ma ora questa sua decisione
verrà "registrata" insieme alle motivazioni che l'hanno determinata e insieme a quelle stesse evidenze negative che avrebbero potuto/dovuto farlo decidere diversamente. Per questo motivo il direttore (come ogni altro organo deliberante),
in caso di andamento sfavorevole del rapporto deliberato, potrà essere chiamato a rendere conto
delle motivazioni del suo operato.
Basilea 2 in realtà non impone che a decidere gli affidamenti siano delle rigide procedure automatiche, ma, anzi, chiede che si tenga conto di ogni informazione disponibile, in positivo e in negativo, anche di quelle che non fanno parte del set di informazioni standard normalmente analizzate. Il ruolo del funzionario che analizza e valuta una richiesta di fido è quindi salvaguardato.
Pur tuttavia l'esperienza professionale di ogni giorno evidenzia che il sistema sta diventando sempre più rigido, nel senso che ove emergono fatti negativi è estremamente difficile veder deliberare una richiesta di affidamento.
Concludendo, quindi, torno alla domanda del lettore "il direttore di una sede, non può in alcun modo concedere
un fido, non osservando le procedure previste?". E rispondo: primo, certamente il direttore dovrà osservare le procedure previste dalla sua banca; secondo, queste procedure dovrebbero comunque consentirgli una certa autonomia di giudizio; terzo, tuttavia la trasparenza imposta da Basilea 2 ai processi di affidamento (tutto viene documentato e registrato) comporta una evidente assunzione di responsabilità da parte del funzionario che decida di affidare un cliente in presenza di elementi negativi di giudizio. Ciò potrebbe comportare, di fatto, un irrigidimento del sistema.

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