Un lettore mi pone il seguente quesito: "generalmente, nel caso in cui un imprenditore richiede un finanziamento in banca, piuttosto che una società di capitali, viene comunque richiesto l'intervento fidejussorio dei soci, indipendentemente dal volume del denaro richiesto. Questa nuova serie di procedure, presupponendo sempre un congruo patrimonio aziendale, dovrebbe dare significato reale al patrimonio dell'Azienda, eliminando questa "consuetudine"?"
Poiché l’argomento è molto sentito vale la pena di farci qualche riflessione.
Il ruolo delle garanzie accessorie è quello di mitigare il rischio in quanto, pur non modificando il rischio economico sottostante una determinata esposizione, spostano questo rischio, in parte o totalmente, su altri soggetti o beni e quindi si riduce la perdita attesa a fronte di un’eventuale insolvenza del debitore principale.
Come giustamente osserva il lettore, le banche italiane hanno nel tempo quasi rinunciato a valutare la capacità di rientro di un’impresa, specie se di modeste dimensioni, e la richiesta di fideiussione dei soci è diventata quasi una regola. Ciò trova un rilevante fondamento nella commistione tra patrimonio dell’impresa e patrimonio dell’imprenditore: poiché il patrimonio formale dell’impresa è spesso irrisorio è ovvio che la banca cerchi di garantirsi chiedendo all’imprenditore di esporsi in prima persona.
Veniamo a Basilea 2: il nuovo accordo, come il precedente, riconosce la funzione delle garanzie e consente di ridurre l’assorbimento di capitale in loro presenza. Questa riduzione è stabilita in modo preciso dall’accordo in base alla tipologia della garanzia. In linea di principio si può affermare che Basilea 2 amplia la gamma delle tipologie di garanzie riconosciute rispetto all’accordo precedente.
Per quanto riguarda poi specificamente le garanzie personali, affinché possano essere riconosciute queste devono essere emesse da stati, enti pubblici, banche o altri soggetti con rating pari o superiore ad A–.
La garanzia dei soci persone fisiche, quindi, non consentirà alla banca di ridurre l’impegno di capitale a fronte di una determinata esposizione, ma questo in linea con la situazione precedente.
Concludendo: ai fini di Basilea 2 la fideiussione di un socio persona fisica è irrilevante e in questo nulla cambia rispetto alle previsioni dell’accordo del 1988.
Le banche in linea con il dettato di Basilea 2 si doteranno (si sono ormai dotate) di strumenti più precisi ed affidabili per valutare il rischio che corrono affidando una determinata impresa. Questa maggior consapevolezza del rischio assunto potrà portare a richiedere garanzie accessorie solo quando servono realmente e non come normale prassi operativa.
Certamente però un cambiamento della consuetudine citata dal lettore presupporrà anche che da parte delle imprese si giunga ad una diversa consapevolezza dell’importanza del bilancio come strumento di comunicazione esterna, la cui rilevanza trascende gli aspetti fiscali e civilistici. Solo sanando la commistione sopra rilevata tra patrimonio aziendale e patrimonio personale (che vuol dire dare il giusto peso, formalmente e sostanzialmente, al patrimonio aziendale) l’impresa potrà essere valutata come soggetto a se stante, capace di ottenere credito per il suo valore e per la sua capacità di generare reddito e non solo per le spalle larghe dei soci (che viceversa non si possono lamentare di essere chiamati a garantire…).

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