In un recente articolo evidenziavo il ruolo rilevante e anzi sempre più determinante della Centrale dei Rischi, o meglio dei dati in essa riportati, nella valutazione che le banche fanno della rischiosità di un’impresa, nella determinazione del rating aziendale. Riprendo l’argomento anche per la sollecitazione di alcuni lettori.
Alcune premesse: esistono più “centrali rischi” ovvero banche dati, alcune anche private, che ricevono dalle banche e dalle altre società finanziarie (società di leasing, di factoring) flussi di informazioni sui rapporti intrattenuti con i clienti. A livello normativo solo la Centrale rischi di Banca d’Italia è direttamente regolata, le altre trovano limiti al loro operato solo dalla legislazione (e dalla giurisprudenza) sulla privacy.
Nel seguito mi occuperò esclusivamente della Centrale Rischi di Banca d’Italia, certamente la più rilevante per le imprese, accogliendo le segnalazione relative a tutti gli affidamenti di importo superiore a 75.000 euro (non più i “vecchi” 75 milioni di lire), e di importo inferiore se “in sofferenza”.
1) Riferimenti Normativi principali: sono il D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").
2) Cos’è la Centrale dei Rischi: è un sistema informativo sull’indebitamento della clientela delle banche e degli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia. Attraverso il servizio centralizzato dei rischi la Banca d'Italia fornisce agli intermediari partecipanti un'informativa utile, anche se non esaustiva, per la valutazione del merito di credito della clientela e, in generale, per l’analisi e la gestione del rischio di credito.
3) Obiettivo della Centrale Rischi: contribuire a migliorare la qualità degli impieghi degli intermediari partecipanti e, in ultima analisi, ad accrescere la stabilità del sistema creditizio.
4) Funzionamento: gli intermediari partecipanti al sistema (banche e finanziarie) comunicano mensilmente alla Banca d'Italia informazioni sulla loro clientela e ricevono di ritorno, con la medesima periodicità, ma con un ritardo di circa due mesi, informazioni sulla posizione debitoria verso il sistema creditizio nel suo complesso dei nominativi segnalati e dei soggetti a questi collegati.
5) Che dati riporta. Se richiedete la centrale rischi ad una delle banche che affida la vostra impresa vi vedrete consegnare un foglietto a forma tabellare che riporta nella parte superiore il nome della banca, il nominativo della vostra impresa ed il periodo cui la CR si riferisce. Seguono i dati relativi agli affidamenti concessi all'impresa ed agli utilizzi degli stessi.
6) Leggere la Centrale dei Rischi. Dopo i dati di intestazione, che contengono come abbiamo appena detto informazioni "anagrafiche", la tabella riporta i dati numerici di effettivo rilievo.
La tabella è divisa verticalmente in tre sezioni principali:
- una colonna a sinistra che riporta una sintetica descrizione del contenuto di ciascuna riga (ogni riga espone gli importi di un determinato tipo di fido o di rischio),
- una sezione di due colonne che riporta i dati segnalati dalla banca che ha fornito la CR,
- un’ultima sezione di tre colonne con i dati complessivamente segnalati da tutti gli istituti che affidano l'impresa.
Le tre colonne della terza sezione, quella con i dati complessivi di sistema, riportano rispettivamente: gli affidamenti accordati, gli utilizzi, gli eventuali sconfini. La seconda sezione non ha la colonna degli sconfini perchè, trattandosi dei dati di una singola banca, l'eventuale sconfino è pari ad eventuali utilizzi maggiori dell'affidamento. Nel caso invece dei dati complessivi di sistema la colonna degli sconfini serve perchè un'impresa potrebbe avere utilizzi complessivi inferiori agli affidamenti, ma avere sconfini su di una singola banca.
Chiarisco con un esempio. Si immagini un'impresa affidata da due banche, la banca A affida per 100 e gli utilizzi sono 80, la banca B affida per 100 ed ha utilizzi per 115. E' chiaro che la banca B segnalerà uno sconfino di 15; la CR evidenzierà che complessivamente l'impresa ha utilizzi inferiori agli affidamenti, ma anche lo sconfino: le tre colonne avranno infatti i seguenti importi: affidamenti 200, utilizzi 195, sconfini 15. Senza la terza specifica colonna lo sconfino non si vedrebbe.
Dopo queste sezioni principali, due colonne evidenziano la quota percentuale della banca rispetto al sistema bancario nel suo complesso, rispettivamente in termini di affidamenti e di utilizzi.
Torniamo alla prima colonna, quella che indica le varie linee di credito / rischio ed esaminiamo quindi riga per riga il contenuto della tabella. La struttura della CR evidenzia in particolare:
- alla prima riga gli affidamenti “autoliquidanti”, cioè gli affidamenti concessi per lo smobilizzo di crediti commerciali: i castelletti di anticipo fatture o le ricevute bancarie;
- seguono gli affidamenti “a scadenza”, che cioè devono essere rimborsati a data fissa (o essere rinnovati): si tratta sia delle linee di credito temporanee che di linee a medio termine da rimborsare con rate periodiche, rientrano in questa categoria anche i leasing;
- successivamente troviamo la riga con gli affidamenti “a revoca” che comprendono le linee di credito revocabili in qualunque momento dalla banca: tipicamente il credito per cassa;
- una riga del prospetto segnala quindi eventuali importi “in sofferenza”, cioè importi relativi a linee di credito disdettate dalla banca e non rimborsate dall’azienda nei termini posti dall’istituto;
- viene quindi evidenziata una riga di riepilogo con il totale degli affidamenti sopra esposti;
- successivamente vengono evidenziati separatamente gli affidamenti a medio lungo termine, le linee di credito in valuta, e l’importo delle garanzie concessa dal soggetto a fronte dei fidi ottenuti;
- completano la CR gli importi di firma, cioè le garanzie concesse dalla banca a favore dell’impresa (per esempio fideiussioni concesse dall’istituto per appalti e simili);
- dopo un’ulteriore riga di totale (cassa più firma) le due ultime righe riportano garanzie di terzi concesse a favore dell’impresa e i derivati finanziari.
Data la struttura della CR, è chiaro che per quadrare le segnalazioni esposte nella CR con i propri dati contabili, l’impresa deve richiedere la tabella a tutte le banche segnalanti, viceversa non si è in grado di capire chi segnala cosa. In alternativa, in caso di dubbi o di incongruenze, la CR può essere richiesta direttamente alla filiale di Banca d’italia nel cui ambito territoriale l’impresa ha la sua sede legale (vedi le FAQ a fine post per le modalità di richiesta). In questo caso la CR, fornita in genere molto rapidamente da Banca d’Italia, presenta i dati dettagliati banca per banca secondo uno schema analogo a quello appena illustrato, eventualmente ripetuto per tutti mesi per i quali è stata effettuata la richiesta.
Come dicevo in apertura, l’importanza della CR è fondamentale ai fini del rating, una CR che segnali forti utilizzi, con sconfini, penalizza notevolmente la valutazione della solvibilità dell’impresa. Particolarmente negativi sono gli sconfini sul medio termine (indicano il mancato pagamento di rate di un finanziamento o di un leasing). L’eventuale segnalazione di “sofferenze”, infine, non solo pregiudica l’apertura di nuovi rapporti bancari, ma rende possibile, se non probabile, un effetto domino con la richiesta di rientro da parte di tutti gli altri istituti.
Adeguare per tempo gli affidamenti alle esigenze finanziarie dell’impresa diviene quindi essenziale per mantenere una buona valutazione del rapporto banche / impresa e quindi un buon rating; predisporre una corretta pratica di pianificazione finanziaria è un’esigenza imprescindibile per ogni impresa nell’epoca di Basilea 2.
Parimenti indispensabile risulta oggi controllare la CR con frequenza, imparando a confrontarla con le proprie risultanze contabili, per verificare la correttezza delle segnalazioni (eventuali segnalazioni errate possono essere contestate alla banca, non solo affinché provveda alla correzione, ma anche per la possibile richiesta di danni).
Quadrare la CR con le proprie risultanze di tesoreria è fondamentale soprattutto per le imprese che utilizzano in modo ampio gli affidamenti. Le segnalazioni avvengono a fine mese, quando incassi e pagamenti si intrecciano spesso vorticosamente, credere di essere a posto e non esserlo affatto accade molto più spesso di quanto non si creda: ed è quindi fondamentale capire il meccanismo delle segnalazioni per evitare sorprese. Vedere l'esempio che segue per credere.
Esempio di Centrale dei rischi.
Non volendo fare solo il teorico, e per rendere anche più chiaro quanto fin qui esposto, vi presento e commento ora una CR vera, seppur camuffata per ovvie ragioni di riservatezza. Eccola:
Commento alcuni contenuti della CR.
Intestazione: come anticipato vi troviamo il nominativo dell'azienda (nell'immagine evidenziato dal fondo giallo), il codice della filiale della banca (su fondo blu), il periodo cui si riferiscono i dati (su fondo azzurro): Agosto 2007. Si noti che il documento è stato stampato il 26/10 e si riferisce al 31/08, come detto i dati di CR arrivano alle banche con un paio di mesi di ritardo.
Nel corpo della tabella troviamo le tre sezioni sopra illustrate:
- nella sezione bordata in blu c'è la colonna con le descrizioni dei contenuti di ciascuna riga,
- nella sezione bordata in rosso ci sono le due colonne con i dati segnalati dalla banca che ha prodotto la CR, la prima con gli affidamenti accordati e la seconda con gli utilizzi;
- nella sezione verde ci sono le tre colonne con i dati complessivi segnalati da tutto il sistema: gli affidamenti accordati, gli utilizzi e gli sconfini.
Quanto al contenuto della CR in esempio, la stessa non solo evidenzia utilizzi pieni dei fidi, con la mancanza di margini operativi, ma segnala anche anomalie piuttosto gravi (sconfini importanti sui crediti "a revoca"). Il giudizio su una CR di questo tipo sarà quindi inevitabilmente penalizzante per l'impresa.
Come leggono le banche (e i sistemi di rating) una CR di questo tipo? Come significativa di una situazione di tensione finanziaria e quindi di rischio potenzialmente elevato.
Vi segnalo infine che nel caso specifico in esame, (come dicevo, si tratta di una CR vera), il notevole sconfino aveva una semplice causa "tecnica".
La situazione di questa impresa, purtroppo, è quella in cui tipicamente si trova che ha affidamenti appena sufficienti rispetto alle esigenze operative. Situazione di notevole rischio: nel caso in esame era semplicemente successo che il portafoglio portato ad una banca a fine mese è stato lavorato dalla stessa con ritardo (e accreditato quindi i primi giorni del mese successivo, dopo la segnalazione alla Centrale dei Rischi di Banca d'Italia); nel frattempo, tuttavia, a fronte del portafoglio stesso, la banca consentiva all'impresa di utilizzare subito il c/c: da qui lo sconfino sulla linea "a revoca". La partita di portafoglio (RB) era infatti di 120 mila euro: se fosse stata elaborata correttamente lo sconfino per cassa non ci sarebbe stato (la CR lo segnala per 116 mila euro) e non ci sarebbe stato neppure sconfino sulla linea autoliquidante che evidenzia un affidamento accordato pari a 2.505 mila euro ed utilizzi per 2.367 mila euro.
L'esempio mostra quindi tutta l'importanza di monitorare la CR, anche per spiegare agli istituti che lo chiedessero, il motivo di una certa segnalazione. Nel nostro esempio, l'utilizzo quasi totale degli affidamenti accordati rimane, con tutta la sua valenza negativa, ma l'elemento ulteriormente negativo della segnalazione di sconfino era dovuto solo ad un fatto "tecnico", facilmente spiegabile.
FAQ, domande frequenti
Ho chiesto la CR, ma il cassiere mi ha fatto un sacco di storie, dice che non può darmela… La banca è tenuta a comunicarmi i dati di CR? Sì, secondo quanto previsto dalla delibera CICR del 29 marzo 1994, i soggetti censiti nella anagrafe della Centrale dei rischi possono conoscere le informazioni registrate a loro nome. In base alle disposizioni attuative emanate dalla Banca d’Italia, "gli intermediari - su specifica richiesta - devono rendere nota al soggetto segnalato o al suo rappresentante la relativa posizione globale e parziale di rischio quale risulta dai flussi informativi ricevuti dalla Banca d’Italia”. “Ove l’interessato manifesti l’esigenza di conoscere il dettaglio delle segnalazioni prodotte a suo nome da ciascun intermediario, rilevate dalla Centrale dei rischi, l’istanza deve essere indirizzata alla Filiale della Banca d’Italia.”
Come richiedere la CR a Banca d’Italia? Semplice, sono legittimati all’accesso ai dati della Centrale dei Rischi le persone fisiche per i dati che le riguardano e le persone giuridiche attraverso richiesta del legale rappresentante (o dei soci illimitatamente responsabili nel caso di società di persone).
Le istanze di accesso ai dati possono essere possono essere presentate presso le Filiali di Banca d’Italia oppure possono essere presentate a mezzo posta o fax, utilizzando gli appositi moduli disponibili presso le filiali o scaricabili direttamente dal sito di Banca d’Italia (vedi oltre i link), allegando copia leggibile del codice fiscale e di un documento di identità nonché copia di un documento attestante la legittimità del richiedente (es. visura camerale). Banca d’Italia fornisce i dati richiesti a mezzo posta, ma possono anche essere ritirati in filiale, anche da delegati del richiedente.
Link al sito di Banca d’Italia: Foglio informativo, modulo di richiesta per persone fisiche, modulo di richiesta per persone giuridiche.


Veramente una ottima spiegazione, complimenti.
P.s. però due parole sulla CRA potevi spenderle ;-)
// D.G.: grazie per i complimenti. Visto l'interesse sollevato da questo post (più di duemila accessi in pochi giorni) credo che prossimamente tornerò sull'argomento occupandomi proprio delle banche dati minori. //
Scritto da: Mauro (from Ferrara) | 01 febbraio 2008 a 12:33
Il testo è buono.
Un piccolissimo appunto: il "periodo" è su fondo verde e non azzurro.
Sarebbe forse opportuno indicare i soggetti finanziari obbligati alla segnalazione (banche, lesing, ecc.) e quelli, pur finanziari, che ne sono esenti (ad es. banche all'estero, ecc.)per poter valutare eventuali assenze rilevabili in bilancio.
Grazie.
M. Corvo, Padova
Scritto da: mario corvo | 11 aprile 2008 a 10:18
grazie x l'informazione , ma avrei bisigno di un chiarimento, sono stato segnialato alla CR banca d'italia dalla mia banca x errore,ma quando ho chiesto di riparare il danno riscontrato mi e stato detto che e inpossibile tornare indietro e non riescono a dare spiegazioni dell'accaduto
Scritto da: alfio | 04 giugno 2009 a 13:53
Risposta ad Alfio:
buongiorno,
una segnalazione erronea alla Centrale Rischi produce effeti negativi in capo agli interessati, potendo pregiudicare gravemente la reputazione economica, commerciale e l'immagine dell'imprenditore, nonchè comprimerne la capacità di accedere al credito (ed il costo stesso del credito): per questo motivo l'erronea segnalazione espone l'intermediario segnalante a tre tipi di responsabilità:
1) verso l'Organo di Vigilanza (Banca d'Italia);
2) verso il cliente che subisce l'erronea segnalazione;
3) verso gli altri istituti che possono basare le loro decisioni sulla segnalazione errata.
Ciò premesso, con riferimento alla sua domanda, osservo che, in linea di principio:
1) la banca ha l'obbligo di rettificare una segnalazione errata;
2) tutta la giurisprudenza è concorde nel riconoscere che l'istituto erroneamente segnalante è responsabile civilmente per danni come conferma una pronuncia della Suprema Corte in cui si afferma la responsabilità civile per diffamazione colposa di chi diffonde notizie inesatte sulla solvibilità di un commerciante, provocandone il discredito.
L'eventuale azione nei confronti della banca va ovviamente valutata sulla base dell'effettiva consistenza dell'errore e delle eventuali negative conseguenze che ne possono essere derivate.
Nel suo caso, se è certo dell'errore commesso dalla sua banca, e se la sua contestazione / richiesta di correzione è avvenuta verbalmente, le consiglio di rivolgersi all'Ufficio Reclami della sua banca tramite raccomandata RR, attendendone la risposta prima di intraprendere eventuali azioni legali.
Cordiali saluti
Scritto da: Domenico Golonia | 08 giugno 2009 a 09:53