Con la finanziaria 2008 i soggetti IRES potranno dedurre interessi passivi solo nella misura del 30% del Reddito Operativo Lordo (ROL).
Perché mi occupo di interessi passivi e di finanziaria? Perché gli oneri finanziari, gli interessi passivi, che l’imprenditore vede solo come un costo, il costo per finanziare l’attività dell’impresa, sono in realtà al centro di un delicato snodo di Basilea 2: se infatti, da un lato, un cattivo rating fa crescere il costo del denaro, e quindi gli oneri finanziari (e ciò sarà via via più vero nel tempo), dall’altro elevati oneri finanziari penalizzano il rating.
A complicare la situazione (e a peggiorarla ulteriormente, per l’imprenditore) ci ha pensato la Finanziaria 2008 che ha riscritto l’articolo 96 del Tuir restringendo significativamente la deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES.
In un prossimo contributo tornerò sul ruolo che giocano gli interessi nella determinazione del rating; in questo, viceversa, cercherò di illustrare in dettaglio le previsioni della Finanziaria 2008.
Il comma 33 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2008 riformula l’articolo 96 del Tuir. La nuova normativa prevede innanzi tutto l'eliminazione della "Thin Cap" e del “pro rata patrimoniale" (abrogati gli artt. 98 e 97 del Tuir), si abbandona quindi l'idea di intervenire sulla struttura patrimoniale e finanziaria delle aziende, con lo scopo di "portarle a basilea 2" e si tende sempre più, semplicemente, a perseguire un maggior gettito fiscale.
Sinteticamente, dal bilancio 2008, gli interessi passivi e gli oneri similari sono totalmente deducibili fino alla concorrenza degli interessi attivi e dei proventi assimilati. Per la quota eccedente sono deducibili solo nella misura del 30% del reddito operativo lordo (ROL).
La norma così sintetizzata, in realtà è assai più complessa stabilendo deducibilità integrali e limitate, riporti a nuovo ed esclusioni oggettive e soggettive. Cercherò di chiarirne ora i principali aspetti.
1) Premessa: la nuova normativa è rivolta specificamente ai soggetti IRES, mentre per i soggetti IRPEF (società di persone) continueranno a valere le previsioni (pro rata) dell’articolo 61 del Tuir, per il quale la deducibilità degli interessi è condizionata solo dalla presenza di proventi esenti, in mancanza dei quali la deducibilità è totale.
2) Interessi passivi da considerare ed esclusioni oggettive.
Ai fini della normativa, si considerano interessi passivi e oneri assimilati quelli derivanti da contratti di mutuo, dall’emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto di natura finanziaria (voce C17 del conto economico), ma vanno sottratti gli interessi “impliciti” di natura commerciale (definizione non proprio felice, sembrerebbe escludere quelli eventualmente addebitati esplicitamente in fattura dal fornitore). Vanno viceversa aggiunti gli interessi derivanti da contratti di leasing (ed esposti alla voce B8 unitamente ai canoni di leasing per le imprese che non adottano gli Ias). Tra gli oneri assimilati vanno considerati tutti gli oneri rilevati nella voce C17 del conto economico, e quindi, indicativamente, oltre ad interessi e sconti passivi su finanziamenti, le commissioni passive, (per esempio quelle di massimo scoperto, e le spese bancarie e accessorie ai finanziamenti. Non vanno ricomprese le spese rilevate alla voce B7, per esempio, spese per custodia titoli, per valutazione di immobili nella concessione di mutui, canoni per noleggio di cassette di sicurezza, spese e commissioni di factoring diverse dagli oneri finanziari.
Sono inoltre oggettivamente esclusi dalla limitazione di deducibilità (cioè restano integralmente deducibili) gli interessi passivi compresi nel costo dei beni (comma 1 lettera b del Tuir), in pratica gli interessi capitalizzabili, che cioè non concorrono alla formazione dei costi d’esercizio (interessi passivi relativi a prestiti contratti per la fabbricazione o acquisizione di beni che possono essere iscritti in bilancio ad aumento del costo dei soli beni materiali e immateriali strumentali per l’esercizio dell’impresa, fino al momento della loro entrata in funzione). Sono inoltre esclusi anche gli interessi passivi per finanziamenti ipotecari su immobili concessi in locazione dalle imprese immobiliari di gestione.
3) Interessi attivi: ai fini della normativa vanno considerati gli interessi attivi e i proventi assimilati compresi gli interessi “impliciti” di natura commerciale (a differenza di quelli passivi che non sono considerati). Possono inoltre essere considerati nel computo degli interessi attivi, anche gli interessi “virtuali” calcolati al tasso di riferimento aumentato di un punto percentuale, ricollegabili ai tardivi pagamenti effettuati dalla pubblica amministrazione, rispetto alla comune prassi commerciale.
4) Il meccanismo di calcolo. Come sintetizzato, gli interessi passivi, con le esclusioni e le precisazioni sopra definite, sono deducibili al 100% fino a concorrenza degli i interessi attivi, definiti anch’essi come sopra precisato.
Calcolata quindi la quota deducibile (…pari a zero per le società che non rilevano interessi attivi), l’eccedenza può essere dedotta solo per un importo non superiore al 30% del Risultato Operativo Lordo (ROL) della gestione caratteristica.
5) Ai fini della normativa, il ROL è determinato dalla differenza tra l’aggregato A del conto economico e l’aggregato B del conto economico diminuito dell’importo degli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali e dei canoni dei leasing [rispettivamente rilevati nelle voci 10 a) e b) e all’interno della voce B8 del conto economico].
6) Le eccedenze. Le complicazioni del meccanismo legislativo non si fermano alle definizioni fin qui riportate. La norma prevede infatti che le “eccedenze” di ROL e di interessi passivi indeducibili possano essere riportate agli esercizi successivi e precisamente:
- la parte del 30% del ROL eventualmente non utilizzato in un periodo d’imposta (perché superiore alla quota degli interessi passivi) potrà, ma solo dal 2010, essere riportata a nuovo per aumentare la misura della deducibilità negli esercizi successivi;
- anche gli interessi passivi non dedotti in quanto eccedenti il 30% non vengono “persi”, ma potranno essere riportati ai periodi successivi nell’attesa di avere un ROL sufficientemente capiente.
Infine, per i primi due anni di applicazione il tetto del 30% viene aumentato di una cifra fissa: 10.000 euro nel 2008 e 5.000 euro nel 2009.
Per completezza segnalo infine che:
1) Sono sempre considerati indeducibili per norma di legge, gli interessi di funzionamento delle società immobiliari di gestione, quelli pagati a società estere controllanti e controllate in assenza di accordi contro la doppia imposizione, quelli pagati ad imprese residenti in paesi non white list (ex black list), gli interessi su obbligazioni emesse da Spa non quotate eccedenti i limiti di 7 o 3 punti al di sopra il tasso di sconto, e quelli pagati dalle cooperative e loro consorzi per finanziamenti da parte dei soci persone fisiche, per la parte che eccede di 0,90 punti il rendimento dei buoni postali fruttiferi.
2) nell’ambito di un gruppo societario che ha aderito al consolidato fiscale, se una società del gruppo ha interessi indeducibili dovuti all’incapienza del 30% del suo ROL, può portare tale eccedenza per lei indeducibile nel reddito consolidato di gruppo, ma solo se vi sono altre società del gruppo che possiedono eccedenze della quota del 30% di ROL che non hanno sfruttato a copertura dei loro interessi passivi e comunque nel limite di detta eccedenza.
3) Soggetti esclusi: sono esclusi dalla nuova regola di deducibilità degli interessi passivi le banche e le imprese di assicurazione e le loro società capogruppo, gli altri soggetti finanziari (escluse le holding), le società consortili e le società di progetto costituite per appalti di lavori pubblici, le società costituite per la realizzazione e la gestione di interporti, le società a prevalente partecipazione pubblica che costruiscono e gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia, teleriscaldamento, e per lo smaltimento e la depurazione.
Concludo l’esame della normativa con un esempio pratico.
Si ipotizzi che l’impresa XYZ srl realizzi nel 2010 (a regime della normativa) i seguenti dati di bilancio:
Valore della produzione (aggregato A del conto economico) = 5.000.000 di euro;
Costo della produzione (aggregato B già rettificato di ammortamenti e leasing) = 4.500.000 euro;
Interessi attivi e proventi assimilati = 1.000 euro;
Interessi passivi e oneri assimilati = 270.000 euro.
In questo caso avremo:
oneri finanziari interamente deducibili pari a 1.000 euro;
eccedenza parzialmente deducibile pari a 269.000 euro;
Quota massima di interessi deducibili pari al 30% di (5.000.000 – 4.500.000) = 150.000 euro.
Il limite di deducibilità così calcolato comporta quindi la ripresa fiscale di 119.000 euro (269.000-150.000).
La quota di interessi passivi eccedenti (119.000 euro) non viene “persa” fiscalmente, ma potrà essere riportata agli esercizi successivi dove potrà essere dedotta se si avrà un ROL disponibile (quindi solo se gli oneri finanziari degli esercizi successivi risulteranno inferiori al 30% del ROL).

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