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22 marzo 2009

Tremonti bond, fondo di garanzia: aiuti veri per le PMI?

Vorrei fare qualche considerazione su alcuni dei provvedimenti anticrisi già formalizzati o prossimi ad esserlo. Ma per chiarirne la portata partirei rispondendo ad uno studente universitario mi chiede lumi sugli effetti prociclici di Basilea 2.
Gli effetti della prociclicità li abbiamo tutti sotto gli occhi: in una fase di crisi l’effetto di Basilea 2 è quello di restringere il credito e, quindi, di aggravare la crisi stessa.
Semplificando, Basilea 2 impone alle banche un rapporto patrimonio / esposizioni verso la clientela che dipende dalla rischiosità della clientela stessa, quindi dal suo rating.
Chiarisco il tutto con esempio. Immaginiamo una banca XY che dispone di un patrimonio di 8 milioni di euro: immaginiamo ancora che in base ad una determinata rischiosità delle controparti, la banca possa erogare crediti in base ad un rapporto pari all’8% (uguale a quello richiesto da Basilea 1): potrà quindi erogare 100 milioni di crediti. In una situazione di crisi, come quella attuale, le posizioni di credito si deteriorano, il monitoraggio del rapporto banca-impresa (il controllo delle cosiddette “andamentali”) segnala inevitabilmente il peggiorare della qualità media della clientela (maggiori insoluti, sconfini, ecc.), successivamente anche i dati di bilancio della clientela segnalano le difficoltà economiche e quindi il rating medio della clientela peggiora. A fronte del nuovo profilo di rischiosità delle proprie controparti, la banca, in base a Basilea 2, vede aumentare il coefficiente di assorbimento di capitale. Ipotizziamo che il requisito salga dall’8% al 10%: questo significa che la nostra banca, a parità di patrimonio (8 milioni) potrà erogare crediti solo per 80 milioni. In pratica, dovrà ridurre le proprie esposizioni, i crediti in essere, di 20 milioni di euro (p.s. alla prima pubblicazione di questo post il termine sopra citato "andamentali", che si riferisce all'andamento del rapporto banca/impresa, era stato cambiato dal maledetto correttore ortografico in "mandamentali"... che non c'entra niente! Sorry...).
Se tutto ciò avviene a livello sistemico, e non di singola banca, è evidente che la liquidità nel sistema economico si contrae, le imprese fanno sempre più fatica a disporre delle risorse finanziarie necessarie e quindi ci sarà un nuovo insieme di imprese, pur strutturalmente sane, che vedranno peggiorare la propria situazione di liquidità, non riusciranno ad effettuare nuovi investimenti  e anche il rating di queste imprese peggiorerà. Ciò, per il meccanismo illustrato sopra, potrà obbligare le banche ad un’ulteriore restrizione del credito, con un progressivo avvitamento della crisi e la materializzazione del fantomatico credit crunch.
I “Tremonti bond” e il fondo di garanzia di cui si parla in questi giorni sono la risposta tecnica giusta al problema: le banche che emetteranno i Tremonti bond potranno considerarli come patrimonio proprio ai fini di vigilanza (rientreranno nel cosiddetto Tier 1) e quindi se la nostra banca XY ne emettesse 2 milioni è come se il suo patrimonio (ai fini di Basilea 2) crescesse da 8 a 10 milioni di euro. Potrebbe quindi espandere di nuovo il proprio credito alla clientela, nell’ipotesi sopra delineata di un coefficiente del 10%, a 100 milioni.
Fuori dall’esempio, i Tremonti bond sono la base per un effetto leva che dipende dalla reale situazione della banca, ma che in generale potrà avere un valore medio di non meno di 15, ciò significa che ogni miliardo di Tremonti bond consentirà alla banche di espandere crediti per 15 miliardi.
I Tremonti bond, quindi, non servono come qualcuno può pensare, e qualcuno ha erroneamente scritto, a ripristinare un capitale bancario intaccato dalle perdite (ma quali perdite?, le banche italiane nel 2008 hanno registrato minori utili, non perdite...), ma a fornire liquidità alle banche e in proporzione potenzialmente molto più ampia al sistema economico. Per inciso, il costo di quei bond, per la banca, va rapportato alla dimensione dei finanziamenti che potrà erogare, e quindi sono un buon affare, non sono cari come si potrebbe credere vedendo il tasso nominale (e in ogni caso andrebbe rapportato alla remunerazione del capitale azionario).
Il fondo di garanzia (o i fondi), d’altro canto, può consentire alle imprese di dotarsi di una garanzia da spendere in fase di richiesta di prestiti al sistema bancario, e le garanzie sono strumenti che (a determinate condizioni) possono mitigare il rischio per la banca anche con riferimento ai requisiti di Basilea 2. E anche in questo caso sarebbe la base per un moltiplicatore: un  fondo di garanzia di 1,5 miliardi di euro può ragionevolmente permettere ai confidi di garantire crediti per n volte tale importo (in ipotesi anche 60/70 miliardi di crediti).
Tutti bene dunque? Bé, certamente i provvedimenti in discorso vanno nella direzione giusta. Tuttavia perché il fondo di garanzia sia realmente efficace occorre che il provvedimento che lo fonda sia corredato da opportune cautele.
Avete mai gettato del pane ai pesci? Se l’avete fatto vi sarete accorti che alla fine sono sempre gli stessi, i più forti, a mangiare.
Temo che la situazione sia analoga, che a beneficiare dei fondi siano i soliti, temo che il fondo di garanzia possa essere molto poco “democratico”. A meno che, appunto, ci siano delle misure di contorno che assicurino non solo la trasparenza necessaria, ma anche una opportuna suddivisione del beneficio. Che i finanziamenti erogati a valere sul fondo siano distribuiti, su base locale, regionale o provinciale, per esempio, e che siano contingentati per dimensione aziendale, così che ne beneficino anche le imprese più piccole (e strutturalmente più deboli). E anche con i dipendenti più indifesi.
In effetti tutti i dati a disposizione confermano che il tasso di crescita sui dodici mesi del credito bancario alle Pmi è calato costantemente dal settembre del 2008, quando è iniziata la fase più acuta della crisi finanziaria internazionale, e il calo ha colpito in misura straordinaria proprio le piccole e piccolissime imprese.
Le micro-imprese, con meno di 10 addetti, sono 3,8 milioni e contano 7,5 milioni di dipendenti (dato 2001) il 46 % del totale. Sarebbe giusto quindi che questi strumenti anticrisi arrivino davvero a loro. Perché senza questi paletti (o altri simili) è troppo facile che a beneficiare dei fondi siano i soliti pesci. Quelli grossi. E mi sembra francamente che il provvedimento che ha definito gli aiuti al settore auto (e all’edilizia, ecc.) abbia già data una buona mano alle imprese di maggiori dimensioni.
Più complesso, anche se utile, pensare poi a forme di controllo sull’effettiva distribuzione dei finanziamenti garantiti. L’AD di un grande gruppo bancario sosteneva pochi giorni fa che le banche dovrebbero erogare credito alle imprese con difficoltà di tipo congiunturale e non a quelle con difficoltà strutturale. Ma sulla base di quali parametri fare queste valutazioni, specialmente nel caso delle PMI? I dati di bilancio sono opachi, le motivazioni di richiesta fido non sono sempre trasparenti.
Leggevo, che "è necessario quindi che le banche, in particolare quelle di grandi dimensioni, riescano a compiere un salto culturale nella valutazione del merito del credito, ricordando che gli aspetti relazionali e il radicamento nel territorio sono essenziali per una corretta attività di erogazione". Giusto, peccato che i sistemi di rating implementati per Basilea 2 vadano proprio nella direzione opposta, di non tener conto degli aspetti relazionali e delle informazioni "deboli", ma solo di dati "oggettivi" (di bilancio e non), e di spostare i centri decisionali in entità separate da chi gestisce il rapporto con il cliente (e che quindi si perdono proprio gli aspetti conoscitivi derivanti dalla conoscenza diretta).
In aggiunta, qualsiasi "salto culturale" (si ribadisce, opposto a quello intrapreso pochi anni fa con Basilea 2) richiede tempi molto più lunghi di quelli che la crisi ci consente.
E' indispensabile quindi che l'accesso alle garanzie sia garantito a tutte le pmi sulla base di procedure certe, trasparenti e semplici, basate cioè su pochi parametri concreti e facilemente accertabili, valide per tutti
, e non sia rimessa all'autonoma (e diseguale) valutazione di ciscun ente erogatore. Potrebbe risultare utile aprire uno sportello esterno al sistema bancario e allo stesso sistema dei confidi (le prefetture per esmpio?) che coordini le richieste e aiuti le aziende ad inoltrarle presso il sistema dei confidi e delle banche.
Occorre individuare soluzioni semplici a problematiche complesse e articolate. E in breve tempo. Per salvare il patrimonio più prezioso dell'economia italiana, le imprese di minori dimensione e per tutelare i lavoratori che in esse sono occupati.

02 dicembre 2008

Interessi passivi (2) – I legami tra Rating e Costo del denaro

Rating-costo_del_denaro=un_gatto-che_si_morde_la_coda Il legame a due direzioni tra rating e costo del denaro.
Un gatto che si morde la coda?

Nel post precedente dedicato al tema “interessi” (Interessi passivi (1)) toccavo gli aspetti fiscali e, in particolare, le novità introdotte dall’ultima finanziaria del governo Prodi.
Oggi, con un ritardo di cui mi scuso (ma in gran parte incolpevole, dovuto a problemi familiari) torno, come promesso, a parlare di interessi passivi per analizzarne i collegamenti, bidirezionali, con il rating.

Primo legame. E’ quello, piuttosto ovvio, che lega il costo del denaro alla “qualità” dei dati di bilancio: dai dati di bilancio scaturisce il rating e dal rating scaturisce il costo del denaro.
Un buon bilancio comporta (a parità di altri elementi di valutazione) un buon rating ed un buon rating implica facilità di accesso al credito e costo contenuto del denaro. E viceversa.
Con Basilea 2 il costo del denaro è strutturalmente legato al rating e, quindi, in primo luogo, al bilancio.
Questa è una visione semplificata delle cose. Ma efficace.
Visione semplificata perché la valutazione del rating considera molti altri elementi; i cosiddetti dati “qualitativi” sull’impresa e i dati “andamentali” relativi al rapporto dell’impresa con il sistema creditizio. Ma lo scoring di bilancio è comunque il cuore del processo di rating.
Visione semplificata perché il costo del denaro non dipende solo dal rating, ma anche da altri fattori: dalla forma tecnica del credito, dalla sua durata, dall’esistenza di garanzie collaterali, e, ovviamente, dalla forza contrattuale reciproca di banca e impresa (a tutto svantaggio delle imprese minori).
Questa nuova prospettiva, questo nuovo modo di pensare al bilancio per i riflessi che avrà sul costo del denaro, è una nuova visione che si sovrappone all’unica che l’imprenditore aveva fino a pochi anni fa, visione che legava il bilancio esclusivamente all’effetto fiscale.

Sintetizzo quindi il primo legame che volevo sottolineare: il bilancio incide sul rating e quindi sul costo del denaro.

Secondo legame. Il costo del denaro, a sua volta, incide sul rating.
Mentre il primo legame, sopra illustrato, è ormai cosa nota a tutti (o quasi…), il legame opposto, e cioè l’effetto del costo del denaro sul rating, è decisamente meno evidente e meno conosciuto. Per questo merita un approfondimento.
L’importanza della misura degli interessi, e quindi della capacità dell’impresa di pagarli, era ben nota alla banca, da sempre.
Una grande lezione che un vecchio banchiere bresciano dava ai giovani collaboratori era riassumibile nella seguente affermazione: “preoccupatevi che i vostri clienti possano pagare gli interessi”. La prima preoccupazione del banchiere, dunque, doveva essere quella che i clienti fossero in grado di pagare gli interessi, non tanto di restituire il capitale.
Un’altra voce diceva: “se un’impresa paga interessi pari al 5 per cento del suo fatturato, l’imprenditore deve preoccuparsene, ma se ne paga una percentuale maggiore è la banca a preoccuparsi”.
Oggi i “banchieri” non esistono più, e anche il ruolo dei “bancari” è sempre minore nella valutazione della qualità della clientela. I sistemi informatici sembrano ormai essere al primo posto nel giudicare se un’impresa è affidabile o meno (e con risultati piuttosto discutibili, se posso esprimere un parere personale).
Tuttavia, anche i moderni modelli di rating incorporano quel pensiero, danno rilievo alla misura degli interessi. Non più per la “sensibilità” del banchiere, ma per le risultanze dello statistico che ricerca gli indici di bilancio con una forte correlazione con il fenomeno del “default”, dell’insolvenza.
Così, i modelli di rating prendono in esame la misura degli interessi passivi pagati dall’impresa e la valutano rapportandola ad altri valori di bilancio.
Approfondiamo addentrandoci per un attimo nell’analisi di bilancio.
Detto della rilevanza del rapporto interessi passivi / fatturato, indice sempreverde e sempre valido, vorrei spendere due parole su una famiglia di indici oggi molto in voga, che rapportano gli interessi alla redditività dell’impresa. Ne indico alcuni:

  • EBITDA / OF questo indice rapporta il margine operativo lordo (EBTDA = Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) agli oneri finanziari (OF), esprimendo quindi il grado di copertura degli oneri finanziari (Debt Service Coverage ratio). Consente di valutare l’effetto della struttura finanziaria sul risultato economico aziendale. Valori pari o inferiori a 2 evidenziano una situazione di squilibrio, mentre valori superiori a 5 rappresentano l’eccellenza.
  • EBIT/OF simile al precedente, ma più conservativo, rapporta il reddito operativo (EBIT = Earnings Before Interest, Taxes), pari al margine operativo lordo al netto di svalutazioni e ammortamenti, agli oneri finanziari (OF). Fornisce rispetto al precedente una misura più prudente della capacità dell’impresa di garantire copertura agli oneri finanziari. Situazioni di squilibrio sono segnalate da un rapporto inferiore a 1,7 mentre sopra 4 abbiamo valori di eccellenza.

Si noti che questi due primi indici, in pratica ci dicono quello che voleva sapere il nostro "banchiere": l'impresa guadagna abbastanza per pagare gli interessi?
Un ultimo indice:

  • Flussi di cassa della gestione corrente / oneri finanziari, esprime la capacità dell’impresa di generare le risorse liquide atte a consentire il pagamento degli oneri finanziari, superando quindi il limite dei due precedenti indici che utilizzano valori economici e non finanziari.

Queste brevi note spero abbiano chiarito come la misura degli interessi, il costo del denaro, non solo dipendono dal rating, ma contribuiscono poi a determinarlo.
Per questo l’impresa deve porre la massima attenzione nel ridurre la misura degli interessi passivi: non solo perché ogni euro risparmiato è un euro in più a disposizione per gli investimenti, ma anche perché interessi elevati incidono negativamente sul rating e quindi riducono la capacità stessa di accedere al credito dell’impresa e rendono, a parità di condizioni, più oneroso il denaro ottenuto dalle banche.
Un gatto che si morde la coda, quindi. Ma un circolo vizioso che si può spezzare non solo, com’è ovvio aumentando i mezzi propri dell’impresa e riducendo quindi l’indebitamento bancario, ma anche agendo direttamente sulla qualità di tale indebitamento, spostando il debito verso forme tecniche meno care e sostenendolo con opportune garanzie.

04 marzo 2008

Interessi passivi (1) – Finanziaria 2008, deducibilità massima al 30% del ROL.


Interessi_passiviCon la finanziaria 2008 i soggetti IRES potranno dedurre interessi passivi solo nella misura del 30% del Reddito Operativo Lordo (ROL).

Perché mi occupo di interessi passivi e di finanziaria? Perché gli oneri finanziari, gli interessi passivi, che l’imprenditore vede solo come un costo, il costo per finanziare l’attività dell’impresa, sono in realtà al centro di un delicato snodo di Basilea 2: se infatti, da un lato, un cattivo rating fa crescere il costo del denaro, e quindi gli oneri finanziari (e ciò sarà via via più vero nel tempo), dall’altro elevati oneri finanziari penalizzano il rating.
A complicare la situazione (e a peggiorarla ulteriormente, per l’imprenditore) ci ha pensato la Finanziaria 2008 che ha riscritto l’articolo 96 del Tuir restringendo significativamente la deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES.
In un prossimo contributo tornerò sul ruolo che giocano gli interessi nella determinazione del rating; in questo, viceversa, cercherò di illustrare in dettaglio le previsioni della Finanziaria 2008.

Il comma 33 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il  2008 riformula l’articolo 96 del Tuir. La nuova normativa prevede innanzi tutto l'eliminazione della "Thin Cap" e del “pro rata patrimoniale" (abrogati gli artt. 98 e 97 del Tuir), si abbandona quindi l'idea di intervenire sulla struttura patrimoniale e finanziaria delle aziende, con lo scopo di "portarle a basilea 2" e si tende sempre più, semplicemente, a perseguire un maggior gettito fiscale.

Sinteticamente, dal bilancio 2008, gli interessi passivi e gli oneri similari sono totalmente deducibili fino alla concorrenza degli interessi attivi e dei proventi assimilati. Per la quota eccedente sono deducibili solo nella misura del 30% del reddito operativo lordo (ROL).
La norma così sintetizzata, in realtà è assai più complessa stabilendo deducibilità integrali e limitate, riporti a nuovo ed esclusioni oggettive e soggettive. Cercherò di chiarirne ora i principali aspetti.

1) Premessa: la nuova normativa è rivolta specificamente ai soggetti IRES, mentre per i soggetti IRPEF (società di persone) continueranno a valere le previsioni (pro rata) dell’articolo 61 del Tuir, per il quale la deducibilità degli interessi è condizionata solo dalla presenza di proventi esenti, in mancanza dei quali la deducibilità è totale.

2) Interessi passivi da considerare ed esclusioni oggettive.
Ai fini della normativa, si considerano interessi passivi e oneri assimilati quelli derivanti da contratti di mutuo, dall’emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto di natura finanziaria (voce C17 del conto economico), ma vanno sottratti gli interessi “impliciti” di natura commerciale (definizione non proprio felice, sembrerebbe escludere quelli eventualmente addebitati esplicitamente in fattura dal fornitore). Vanno viceversa aggiunti gli interessi derivanti da contratti di leasing (ed esposti alla voce B8 unitamente ai canoni di leasing per le imprese che non adottano gli Ias). Tra gli oneri assimilati vanno considerati tutti gli oneri rilevati nella voce C17 del conto economico, e quindi, indicativamente, oltre ad interessi e sconti passivi su finanziamenti, le commissioni passive, (per esempio quelle di massimo scoperto, e le spese bancarie e accessorie ai finanziamenti. Non vanno ricomprese le spese rilevate alla voce B7, per esempio, spese per custodia titoli, per valutazione di immobili nella concessione di mutui, canoni per noleggio di cassette di sicurezza, spese e commissioni di factoring diverse dagli oneri finanziari.
Sono inoltre oggettivamente esclusi dalla limitazione di deducibilità (cioè restano integralmente deducibili) gli interessi passivi compresi nel costo dei beni (comma 1 lettera b del Tuir), in pratica gli interessi capitalizzabili, che cioè non concorrono alla formazione dei costi d’esercizio (interessi passivi relativi a prestiti contratti per la fabbricazione o acquisizione di beni che possono essere iscritti in bilancio ad aumento del costo dei soli beni materiali e immateriali strumentali per l’esercizio dell’impresa, fino al momento della loro entrata in funzione). Sono inoltre esclusi anche gli interessi passivi per finanziamenti ipotecari su immobili concessi in locazione dalle imprese immobiliari di gestione.

3) Interessi attivi: ai fini della normativa vanno considerati gli interessi attivi e i proventi assimilati compresi gli interessi “impliciti” di natura commerciale (a differenza di quelli passivi che non sono considerati). Possono inoltre essere considerati nel computo degli interessi attivi, anche gli interessi “virtuali” calcolati al tasso di riferimento aumentato di un punto percentuale, ricollegabili ai tardivi pagamenti effettuati dalla pubblica amministrazione, rispetto alla comune prassi commerciale.

4) Il meccanismo di calcolo. Come sintetizzato, gli interessi passivi, con le esclusioni e le precisazioni sopra definite, sono deducibili al 100% fino a concorrenza degli i interessi attivi, definiti anch’essi come sopra precisato.
Calcolata quindi la quota deducibile (…pari a zero per le società che non rilevano interessi attivi), l’eccedenza può essere dedotta solo per un importo non superiore al 30% del Risultato Operativo Lordo (ROL) della gestione caratteristica.

5) Ai fini della normativa, il ROL è determinato dalla differenza tra l’aggregato A del conto economico e l’aggregato B del conto economico diminuito dell’importo degli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali e dei canoni dei leasing [rispettivamente rilevati nelle voci 10 a) e b) e all’interno della voce B8 del conto economico].

6) Le eccedenze. Le complicazioni del meccanismo legislativo non si fermano alle definizioni fin qui riportate. La norma prevede infatti che le “eccedenze” di ROL e di interessi passivi indeducibili possano essere riportate agli esercizi successivi e precisamente:

  • la parte del 30% del ROL eventualmente non utilizzato in un periodo d’imposta (perché superiore alla quota degli interessi passivi) potrà, ma solo dal 2010, essere riportata a nuovo per aumentare la misura della deducibilità negli esercizi successivi;
  • anche gli interessi passivi non dedotti in quanto eccedenti il 30% non vengono “persi”, ma potranno essere riportati ai periodi successivi nell’attesa di avere un ROL sufficientemente capiente.

Infine, per i primi due anni di applicazione il tetto del 30% viene aumentato di una cifra fissa: 10.000 euro nel 2008 e 5.000 euro nel 2009.

Per completezza segnalo infine che:
1) Sono sempre considerati indeducibili per norma di legge, gli interessi di funzionamento delle società immobiliari di gestione, quelli pagati a società estere controllanti e controllate in assenza di accordi contro la doppia imposizione, quelli pagati ad imprese residenti in paesi non white list (ex black list), gli interessi su obbligazioni emesse da Spa non quotate eccedenti i limiti di 7 o 3 punti al di sopra il tasso di sconto, e quelli pagati dalle cooperative e loro consorzi per finanziamenti da parte dei soci persone fisiche, per la parte che eccede di 0,90 punti il rendimento dei buoni postali fruttiferi.
2) nell’ambito di un gruppo societario che ha aderito al consolidato fiscale, se una società del gruppo ha interessi indeducibili dovuti all’incapienza del 30% del suo ROL, può portare tale eccedenza per lei indeducibile nel reddito consolidato di gruppo, ma solo se vi sono altre società del gruppo che possiedono eccedenze della quota del 30% di ROL che non hanno sfruttato a copertura dei loro interessi passivi e comunque nel limite di detta eccedenza.
3) Soggetti esclusi: sono esclusi dalla nuova regola di deducibilità degli interessi passivi le banche e le imprese di assicurazione e le loro società capogruppo, gli altri soggetti finanziari (escluse le holding), le società consortili e le società di progetto costituite per appalti di lavori pubblici, le società costituite per la realizzazione e la gestione di interporti, le società a prevalente partecipazione pubblica che costruiscono e gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia, teleriscaldamento, e per lo smaltimento e la depurazione.

Concludo l’esame della normativa con un esempio pratico.

Si ipotizzi che l’impresa XYZ srl realizzi nel 2010 (a regime della normativa) i seguenti dati di bilancio:

Valore della produzione (aggregato A del conto economico) = 5.000.000 di euro;
Costo della produzione (aggregato B già rettificato di ammortamenti e leasing) = 4.500.000 euro;
Interessi attivi e proventi assimilati = 1.000 euro;
Interessi passivi e oneri assimilati = 270.000 euro.
In questo caso avremo:
oneri finanziari interamente deducibili pari a 1.000 euro;
eccedenza parzialmente deducibile pari a 269.000 euro;
Quota massima di interessi deducibili pari al 30% di (5.000.000 – 4.500.000) = 150.000 euro.
Il limite di deducibilità così calcolato comporta quindi la ripresa fiscale di 119.000 euro (269.000-150.000).
La quota di interessi passivi eccedenti (119.000 euro) non viene “persa” fiscalmente, ma potrà essere riportata agli esercizi successivi dove potrà essere dedotta se si avrà un ROL disponibile (quindi solo se gli oneri finanziari degli esercizi successivi risulteranno inferiori al 30% del ROL).

21 gennaio 2008

La Centrale dei Rischi di Banca d'Italia


In un recente articolo evidenziavo il ruolo rilevante e anzi sempre più determinante della Centrale dei Rischi, o meglio dei dati in essa riportati, nella valutazione che le banche fanno della rischiosità di un’impresa, nella determinazione del rating aziendale. Riprendo l’argomento anche per la sollecitazione di alcuni lettori.

Alcune premesse: esistono più “centrali rischi” ovvero banche dati, alcune anche private, che ricevono dalle banche e dalle altre società finanziarie (società di leasing, di factoring) flussi di informazioni sui rapporti intrattenuti con i clienti. A livello normativo solo la Centrale rischi di Banca d’Italia è direttamente regolata, le altre trovano limiti al loro operato solo dalla legislazione (e dalla giurisprudenza) sulla privacy.

Nel seguito mi occuperò esclusivamente della Centrale Rischi di Banca d’Italia, certamente la più rilevante per le imprese, accogliendo le segnalazione relative a tutti gli affidamenti di importo superiore a 75.000 euro (non più i “vecchi” 75 milioni di lire), e di importo inferiore se “in sofferenza”.

1) Riferimenti Normativi principali: sono il D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

2) Cos’è la Centrale dei Rischi: è un sistema informativo sull’indebitamento della clientela delle banche e degli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia. Attraverso il servizio centralizzato dei rischi la Banca d'Italia fornisce agli intermediari partecipanti un'informativa utile, anche se non esaustiva, per la valutazione del merito di credito della clientela e, in generale, per l’analisi e la gestione del rischio di credito.

3) Obiettivo della Centrale Rischi: contribuire a migliorare la qualità degli impieghi degli intermediari partecipanti e, in ultima analisi, ad accrescere la stabilità del sistema creditizio.

4) Funzionamento: gli intermediari partecipanti al sistema (banche e finanziarie) comunicano mensilmente alla Banca d'Italia informazioni sulla loro clientela e ricevono di ritorno, con la medesima periodicità, ma con un ritardo di circa due mesi, informazioni sulla posizione debitoria verso il sistema creditizio nel suo complesso dei nominativi segnalati e dei soggetti a questi collegati.

5) Che dati riporta. Se richiedete la centrale rischi ad una delle banche che affida la vostra impresa vi vedrete consegnare un foglietto a forma tabellare che riporta nella parte superiore il nome della banca, il nominativo della vostra impresa ed il periodo cui la CR si riferisce. Seguono i dati relativi agli affidamenti concessi all'impresa ed agli utilizzi degli stessi.

6) Leggere la Centrale dei Rischi. Dopo i dati di intestazione, che contengono come abbiamo appena detto informazioni "anagrafiche", la tabella riporta i dati numerici di effettivo rilievo.

La tabella è divisa verticalmente in tre sezioni principali:

  • una colonna a sinistra che riporta una sintetica descrizione del contenuto di ciascuna riga (ogni riga espone gli importi di un determinato tipo di fido o di rischio),
  • una sezione di due colonne che riporta i dati segnalati dalla banca che ha fornito la CR,
  • un’ultima sezione di tre colonne con i dati complessivamente segnalati da tutti gli istituti che affidano l'impresa.

Le tre colonne della terza sezione, quella con i dati complessivi di sistema, riportano rispettivamente: gli affidamenti accordati, gli utilizzi, gli eventuali sconfini. La seconda sezione non ha la colonna degli sconfini perchè, trattandosi dei dati di una singola banca, l'eventuale sconfino è pari ad eventuali utilizzi maggiori dell'affidamento. Nel caso invece dei dati complessivi di sistema la colonna degli sconfini serve perchè un'impresa potrebbe avere utilizzi complessivi inferiori agli affidamenti, ma avere sconfini su di una singola banca.

Chiarisco con un esempio. Si immagini un'impresa affidata da due banche, la banca A affida per 100 e gli utilizzi sono 80, la banca B affida per 100 ed ha utilizzi per 115. E' chiaro che la banca B segnalerà uno sconfino di 15; la CR evidenzierà che complessivamente l'impresa ha utilizzi inferiori agli affidamenti, ma anche lo sconfino: le tre colonne avranno infatti i seguenti importi: affidamenti 200, utilizzi 195, sconfini 15. Senza la terza specifica colonna lo sconfino non si vedrebbe.

Dopo queste sezioni principali, due colonne evidenziano la quota percentuale della banca rispetto al sistema bancario nel suo complesso, rispettivamente in termini di affidamenti e di utilizzi.

Torniamo alla prima colonna, quella che indica le varie linee di credito / rischio ed esaminiamo quindi riga per riga il contenuto della tabella. La struttura della CR evidenzia in particolare:

  • alla prima riga gli affidamenti “autoliquidanti”, cioè gli affidamenti concessi per lo smobilizzo di crediti commerciali: i castelletti di anticipo fatture o le ricevute bancarie;
  • seguono gli affidamenti “a scadenza”, che cioè devono essere rimborsati a data fissa (o essere rinnovati): si tratta sia delle linee di credito temporanee che di linee a medio termine da rimborsare con rate periodiche,  rientrano in questa categoria anche i leasing;
  • successivamente troviamo la riga con gli affidamenti “a revoca” che comprendono le linee di credito revocabili in qualunque momento dalla banca: tipicamente il credito per cassa;
  • una riga del prospetto segnala quindi eventuali importi “in sofferenza”, cioè importi relativi a linee di credito disdettate dalla banca e non rimborsate dall’azienda nei termini posti dall’istituto;
  • viene quindi evidenziata una riga di riepilogo con il totale degli affidamenti sopra esposti; 
  • successivamente vengono evidenziati separatamente gli affidamenti a medio lungo termine, le linee di credito in valuta, e l’importo delle garanzie concessa dal soggetto a fronte dei fidi ottenuti;
  • completano la CR gli importi di firma, cioè le garanzie concesse dalla banca a favore dell’impresa (per esempio fideiussioni concesse dall’istituto per appalti e simili);
  • dopo un’ulteriore riga di totale (cassa più firma) le due ultime righe riportano garanzie di terzi concesse a favore dell’impresa e i derivati finanziari.

Data la struttura della CR, è chiaro che per quadrare le segnalazioni esposte nella CR con i propri dati contabili, l’impresa deve richiedere la tabella a tutte le banche segnalanti, viceversa non si è in grado di capire chi segnala cosa. In alternativa, in caso di dubbi o di incongruenze, la CR può essere richiesta direttamente alla filiale di Banca d’italia nel cui ambito territoriale l’impresa ha la sua sede legale (vedi le FAQ a fine post per le modalità di richiesta). In questo caso la CR, fornita in genere molto rapidamente da Banca d’Italia, presenta i dati dettagliati banca per banca secondo uno schema analogo a quello appena illustrato, eventualmente ripetuto per tutti mesi per i quali è stata effettuata la richiesta.

Come dicevo in apertura, l’importanza della CR è fondamentale ai fini del rating, una CR che segnali forti utilizzi, con sconfini, penalizza notevolmente la valutazione della solvibilità dell’impresa. Particolarmente negativi sono gli sconfini sul medio termine (indicano il mancato pagamento di rate di un finanziamento o di un leasing). L’eventuale segnalazione di “sofferenze”, infine, non solo pregiudica l’apertura di nuovi rapporti bancari, ma rende possibile, se non probabile, un effetto domino con la richiesta di rientro da parte di tutti gli altri istituti.

Adeguare per tempo gli affidamenti alle esigenze finanziarie dell’impresa diviene quindi essenziale per mantenere una buona valutazione del rapporto banche / impresa e quindi un buon rating; predisporre una corretta pratica di pianificazione finanziaria è un’esigenza imprescindibile per ogni impresa nell’epoca di Basilea 2.

Parimenti indispensabile risulta oggi controllare la CR con frequenza, imparando a confrontarla con le proprie risultanze contabili, per verificare la correttezza delle segnalazioni (eventuali segnalazioni errate possono essere contestate alla banca, non solo affinché provveda alla correzione, ma anche per la possibile richiesta di danni).

Quadrare la CR con le proprie risultanze di tesoreria è fondamentale soprattutto per le imprese che utilizzano in modo ampio gli affidamenti. Le segnalazioni avvengono a fine mese, quando incassi e pagamenti si intrecciano spesso vorticosamente, credere di essere a posto e non esserlo affatto accade molto più spesso di quanto non si creda: ed è quindi fondamentale capire il meccanismo delle segnalazioni per evitare sorprese. Vedere l'esempio che segue per credere.

Esempio di Centrale dei rischi.

Non volendo fare solo il teorico, e per rendere anche più chiaro quanto  fin qui esposto, vi presento e commento ora una CR vera, seppur camuffata per ovvie ragioni di riservatezza. Eccola:

Centrale-dei-Rischi

Commento alcuni contenuti della CR.
Intestazione: come anticipato vi troviamo il nominativo dell'azienda (nell'immagine evidenziato dal fondo giallo), il codice della filiale della banca (su fondo blu), il periodo cui si riferiscono i dati (su fondo azzurro): Agosto 2007. Si noti che il documento è stato stampato il 26/10 e si riferisce al 31/08, come detto i dati di CR arrivano alle banche con un paio di mesi di ritardo.

Nel corpo della tabella troviamo le tre sezioni sopra illustrate:

  • nella sezione bordata in blu c'è la colonna con le descrizioni dei contenuti di ciascuna riga,
  • nella sezione bordata in rosso ci sono le due colonne con i dati segnalati dalla banca che ha prodotto la CR, la prima con gli affidamenti accordati e la seconda con  gli utilizzi;
  • nella sezione verde ci sono  le tre colonne con i dati complessivi segnalati da tutto il sistema: gli affidamenti accordati, gli utilizzi e gli sconfini.

Quanto al contenuto della CR in esempio, la stessa non solo evidenzia utilizzi pieni dei fidi, con la mancanza di margini operativi, ma segnala anche anomalie piuttosto gravi (sconfini importanti sui crediti "a revoca"). Il giudizio su una CR di questo tipo sarà quindi inevitabilmente penalizzante per l'impresa.

Come leggono le banche (e i sistemi di rating) una CR di questo tipo? Come significativa di una situazione di tensione finanziaria e quindi di rischio potenzialmente elevato.

Vi segnalo infine che nel caso specifico in esame, (come dicevo, si tratta di una CR vera),  il notevole sconfino aveva una semplice causa "tecnica". 

La situazione di questa impresa, purtroppo, è quella in cui tipicamente si trova che ha affidamenti appena sufficienti rispetto alle esigenze operative. Situazione di notevole rischio:  nel caso in esame era semplicemente successo che  il portafoglio portato ad una banca a fine mese è stato lavorato dalla stessa con ritardo (e accreditato quindi i primi giorni del mese successivo, dopo la segnalazione alla Centrale dei Rischi di Banca d'Italia); nel frattempo, tuttavia, a fronte del portafoglio stesso, la banca consentiva all'impresa di utilizzare subito il c/c: da qui lo sconfino sulla linea "a revoca". La partita di portafoglio (RB) era infatti di 120 mila euro: se fosse stata elaborata correttamente lo sconfino per cassa non ci sarebbe stato (la CR lo segnala per 116 mila euro) e non ci sarebbe stato neppure sconfino sulla linea autoliquidante che evidenzia un affidamento accordato pari a 2.505 mila euro ed utilizzi per 2.367 mila euro.

L'esempio mostra quindi tutta l'importanza di monitorare la CR, anche per spiegare agli istituti che lo chiedessero, il motivo di una certa segnalazione. Nel nostro esempio, l'utilizzo quasi totale degli affidamenti accordati rimane, con tutta la sua valenza negativa, ma l'elemento ulteriormente negativo della segnalazione di sconfino era dovuto solo ad un fatto "tecnico", facilmente spiegabile.

FAQ, domande frequenti

Ho chiesto la CR, ma il cassiere mi ha fatto un sacco di storie, dice che non può darmela… La banca è tenuta a comunicarmi i dati di CR? , secondo quanto previsto dalla delibera CICR del 29 marzo 1994, i soggetti censiti nella anagrafe della Centrale dei rischi possono conoscere le informazioni registrate a loro nome. In base alle disposizioni attuative emanate dalla Banca d’Italia, "gli intermediari - su specifica richiesta - devono rendere nota al soggetto segnalato o al suo rappresentante la relativa posizione globale e parziale di rischio quale risulta dai flussi informativi ricevuti dalla Banca d’Italia”. “Ove l’interessato manifesti l’esigenza di conoscere il dettaglio delle segnalazioni prodotte a suo nome da ciascun intermediario, rilevate dalla Centrale dei rischi, l’istanza deve essere indirizzata alla Filiale della Banca d’Italia.”

Come richiedere la CR a Banca d’Italia? Semplice, sono legittimati all’accesso ai dati della Centrale dei Rischi le persone fisiche per i dati che le riguardano e le persone giuridiche attraverso richiesta del legale rappresentante (o dei soci illimitatamente responsabili nel caso di società di persone).

Le istanze di accesso ai dati possono essere possono essere presentate presso le Filiali di Banca d’Italia oppure possono essere presentate a mezzo posta o fax, utilizzando gli appositi moduli disponibili presso le filiali o scaricabili direttamente dal sito di Banca d’Italia (vedi oltre i link), allegando copia leggibile del codice fiscale e di un documento di identità nonché copia di un documento attestante la legittimità del richiedente (es. visura camerale). Banca d’Italia fornisce i dati richiesti a mezzo posta, ma possono anche essere ritirati in filiale, anche da delegati del richiedente.
Link al sito di Banca d’Italia: Foglio informativo, modulo di richiesta per persone fisiche, modulo di richiesta per persone giuridiche.

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